Comprendere come comportarsi nei casi di affido condiviso tra genitori non sposati e come le leggi italiane lo regolamentano è molto importante, anche perché le coppie non sposate sono sempre più frequenti.
In generale, l’affido condiviso implica che entrambi i genitori mantengano una responsabilità significativa nella vita dei loro figli, nonostante il venir meno del rapporto di coppia o relazione more uxorio.
Questo significa che entrambi i genitori continueranno ad avere un ruolo attivo nella vita dei loro figli, partecipando alle decisioni importanti riguardanti il sostentamento materiale, la salute, l’educazione e il loro benessere.
Vediamo, nel dettaglio, quali leggi lo regolamentano e le differenze rispetto alle coppie sposate.
Leggi applicabili alle coppie non sposate

In Italia, le leggi sull’affido condiviso si applicano sia ai genitori sposati che a quelli non sposati.
In Italia, ci sono alcune normative chiave che dovresti conoscere:
- Riconoscimento dei figli: I figli nati da coppie sposate sono generalmente e automaticamente riconosciuti, fatte salve situazioni eccezionali facilmente intuibili, e portano il cognome del padre (e della madre, se i genitori lo desiderano). Tuttavia, i figli nati da coppie non sposate devono essere riconosciuti dal padre. Il riconoscimento, se non effettuato nell’immediatezza della nascita, potrà essere fatto dal genitore anche successivamente, così come il figlio non riconosciuto, potrebbe richiedere l’accertamento del rapporto di filiazione con il genitore in un secondo momento.
- Mantenimento dei figli: Sia i figli nati da coppie sposate, sia quelli nati da coppie non sposate devono essere mantenuti dai genitori fino a quando non raggiungono l’autonomia economica. Questo obbligo persiste anche se i genitori interrompono il rapporto sentimentale.
- Casa familiare: In caso di separazione, se i genitori sono sposati, il genitore con il quale il figlio rimarrà a vivere (cd. genitore collocatario prevalente) ha diritto a vedersi assegnata e ad abitare la casa coniugale. Questa possibilità, tenuto conto che la legge tutela allo stesso modo i figli nati in costanza di matrimonio e quelli nati da coppie conviventi, è prevista pertanto anche per le coppie non sposate.
- Diritti e doveri dei genitori: I diritti e i doveri dei genitori non cambiano in base alla natura del legame che i due scelgono per la loro convivenza. Dunque, tanto i figli di coppie sposate quanto quelli di coppie non sposate vantano gli stessi diritti, così come identici sono gli obblighi del padre e della madre.
- Legge Cirinnà: Con la legge Cirinnà del 2016, le coppie di fatto (non sposate) godono di gran parte dei diritti riconosciuti alle coppie sposate, al punto che è prevista la possibilità di formalizzare il rapporto sentimentale nella forma dell’unione civile, da iscrivere presso l’Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza.
Cosa può fare un avvocato di famiglia in caso di separazione di una coppia non sposata con figli?
Un avvocato di famiglia, come l’avv. Nelli, può fornire assistenza legale e consigli al genitore o a entrambi i genitori non sposati che sono interessati ad ottenere l’affido condiviso e a stabilire un complesso di regole a tutela dei figli e del rapporto dei genitori con i medesimi.
Queste le strade percorribili.
In caso di accordo tra i genitori.
- La legge italiana consente in linea di principio ai genitori non sposati di sottoscrivere un accordo sotto forma di scrittura privata stragiudiziale (quindi al di fuori del Tribunale) che regoli gli aspetti essenziali della vita dei figli, l’educazione, istruzione, sostegno economico, modalità di frequentazione con entrambi i genitori.
- Questa scelta può essere interessante nei casi meno complessi, figli prossimi alla maggiore età e laddove i genitori, anche se ormai non più una coppia, non abbiano tensioni e conflitti.
- La recente Riforma Cartabia ha esteso la possibilità di avvalersi della negoziazione assistita anche in relazione alla stipula di un accordo per l’affido condiviso e il mantenimento dei figli, che prevede gli stessi incombenti di quella in caso di coppie sposate, fatta eccezione per la comunicazione allo stato civile.
- L’altra ipotesi è quella di predisporre un accordo che articoli tutte le tematiche sopra dette e sia inserito all’interno di un ricorso congiunto da presentare al Tribunale competente. Questo ha il vantaggio immediato che il provvedimento del Giudice avrà pari validità di una sentenza o omologa, ed efficacia di titolo esecutivo soprattutto quanto ai termini economici dell’accordo.
In caso di disaccordo tra i genitori:
- Non resta che proporre ricorso direttamente al Tribunale da parte di uno dei genitori, avviando una causa nella quale il Giudice sarà chiamato a determinare le misure più idonee a tutela dei figli.
L’avvocato Nelli, in tutte le ipotesi, può fornire tutta l’assistenza necessaria, aiutare a preparare la documentazione e l’accordo e/o rappresentare il genitore o entrambi i genitori in tribunale.
La mediazione familiare è, invece, quel processo in cui un mediatore imparziale aiuta entrambi i genitori a negoziare e a concordare questioni relative all’affido dei figli.
Questo servizio può essere particolarmente utile per i genitori non sposati, poiché può aiutare a risolvere eventuali disaccordi e a creare un piano di affido che tenga conto degli interessi del bambino.
Tale accordo dovrà poi essere inserito in un accordo stragiudiziale, di negoziazione assistita o giudiziale per avere piena efficacia tra le parti.
Ricorda che ogni situazione familiare è unica. Prendere decisioni informate e cercare supporto legale qualificato è fondamentale per il tuo percorso verso una soluzione equa e favorevole per tutti.


